CHI È L’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO?
Tra le varie figure sorte negli ultimi anni in materia di assistenza alla persona, una di maggior rilievo è quella dell’amministratore di sostegno. Che nasce a tutela degli individui, parzialmente o temporaneamente, inabili nel provvedere ai propri interessi.
Precedentemente, per una categoria di persone impossibilitata alla gestione del proprio patrimonio e della propria persona, l’opzione più probabile risultava l’inabilitazione o l’interdizione: con severe limitazioni della capacità di agire dell’individuo. Grazie alla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, nasce invece questo nuovo ruolo, che permette un’assistenza incentrata sulle reali esigenze dell’individuo che ne beneficia.
A chi spetta l’amministratore di sostegno?
L’articolo 404 del codice civile specifica che l‘amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che; per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Si identificano due maggiori categorie di soggetti che possono beneficiare dell’amministratore di sostegno:
- Persone menomate psichicamente o inferme mentalmente,
quali:
– autistici e portatori di altre forme di disturbo del neurosviluppo;
– anziani affetti da demenza o malattia di Alzheimer;
– tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici e altre forme di dipendenza da sostanze o da comportamenti compulsivi lesivi all’individuo;
– portatori di patologie psichiatriche.
- Persone inferme fisicamente,
quali:
– pazienti oncologici e/o in stadio terminale;
– portatori di handicap motori o malattie degenerative;
– soggetti in condizioni di coma.
Queste condizioni, unite appunto all’impossibilità parziale o temporanea di amministrare la propria persona e alla maggiore età, definiscono gli individui aventi diritto all’amministratore di sostegno.
“Per tenere qualcosa, devi averne cura – per averne cura devi capire di che tipo di cura ha bisogno.”
Dorothy Parker
La linea di confine tra interdizione e amministrazione di sostegno
Come già citato, questa forma di tutela risulta più flessibile e rispettosa verso chi ne beneficia. Di fatto limitando l’applicazione di forme più rigide quali l’inabilitazione e l’interdizione. Le quali, giudicando l’individuo totalmente incapace d’intendere e di volere, prevedono la nomina di un tutore, privando in tal modo la persona della libertà d’azione.
Grazie alla nuova figura dell’amministratore di sostegno queste misure sono sempre più rare. Ciononostante ne permane comunque l’utilizzo in quei casi estremi (quali perenne infermità mentale) che ne richiedono la designazione obbligatoria.
Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno?
Andiamo a vedere in dettaglio di cosa si occuperà chi va a ricoprire questo ruolo:
- Amministrazione del patrimonio (es. gestione beni mobili ed immobili);
- Accettazione e rinuncia di eredità e/o donazioni;
- Cura degli aspetti sociali (es. scelta di un percorso di psicoterapia o assistenza nella ricerca occupazionale);
- Cura della salute (relazione con in medici curanti e scelte sanitarie).
A questi poteri si affiancano anche dei doveri ben definiti, quali l’informazione obbligatoria del soggetto beneficiario in merito agli atti di straordinaria amministrazione da compiere; la segnalazione al giudice tutelare di eventuale dissenso con il beneficiario stesso; e più generalmente la tutela costante degli interessi dell’assistito, per il quale se ne terrà sempre conto dei bisogni e delle volontà.
Come procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno?
La nomina dell’amministratore di sostegno viene eseguita dal giudice tutelare, che sceglierà tenendo esclusivamente conto della cura degli interessi di chi ne usufruirà. Dando quindi rilievo ad eventuali preferenze espresse dallo stesso.
A richiedere la designazione del sostegno, depositando ricorso presso la cancelleria del giudice tutelare, potranno essere:
- Il coniuge del beneficiario o persona stabilmente convivente;
- I parenti entro il quarto grado;
- Il diretto interessato (in previsione di futura impossibilità a provvedere per i propri interessi);
Soggetti esterni quali curatori, responsabili di servizi-socio sanitari, pubblici ministeri.
Il decreto di nomina, che può essere temporanea o a tempo indeterminato, contiene alcune precise indicazioni:
- le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
- la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve essere riferito al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Royal assistance e gli amministratori di sostegno
Royal assistance, attenta a queste tematiche di tutela degli individui bisognosi, ha provveduto ad arricchire il suo servizio di assistenza. Avvalendosi così della consulenza di figure professionali che vi aiuteranno:
- nell’avvio delle varie procedure di richiesta dell’amministratore di sostegno;
- nell’individuazione di persone fidate (anche esterne alla famiglia dell’assistito) capaci di prendersi carico di questo ruolo con la massima serietà.
Da sempre in prima linea per essere d’aiuto nella cura dei vostri affetti.
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”
Papa Francesco