L’indennità di accompagnamento è una forma di indennizzo. Si tratta di un aiuto economico istituito nel 1980 per tutte quelle famiglie che includono nel loro nucleo famigliare un invalido civile totale che, per malattie fisiche o psichiche, si trovi in uno stato tale da non poter deambulare autonomamente.
Questo sostegno economico è rivolto a chi non è (più) in grado di svolgere le normali attività quotidiane di vita e hanno, pertanto, necessità di una presenza costante e continua che li supporti in tal senso.
Concretamente parlando, si tratta di un assegno del valore di € 522,10 che viene erogato mensilmente e per 12 mesi all’anno, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per la sua natura, l’indennità di accompagnamento non è direttamente legata al raggiungimento di una determinata soglia di età.
Al contempo, è indipendente dalle condizioni economiche e dalle fonti di reddito di cui dispone la persona direttamente interessata. Questa è una delle differenze rispetto ad altre tipologie di sostegni economici per esempio erogati dall’INPS.
Vediamo nel dettaglio come funziona, a chi spetta e quali sono le differenze tra l’assegno di accompagnamento e la legge 104.
Come ottenere l’assegno per l’accompagnamento
Prima di capire come ottenere l’assegno per l’accompagnamento è necessario identificare che ci siano due requisiti essenziali:
- che la persona diretta interessata, invalida civile, possieda tutti i requisiti sanitari richiesti;
- che sia residente stabilmente in Italia, con cittadinanza italiana.
A livello sanitario, più specificatamente, è necessario che ci sia il riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%), oltre all’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore.
Ai cittadini stranieri comunitari viene concessa previa iscrizione all’anagrafe del comune di residenza mentre per quelli extracomunitari serve il permesso di soggiorno rilasciato da almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).
Questa indennità non viene concessa (o il suo pagamento viene sospeso, se già concesso) in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Nel caso si voglia presentare domanda di indennità di accompagnamento per un minore, è necessario che venga compilato anche il modello AP70.
La domanda può essere inoltrata tramite il sito inps.it se si è muniti di codice Spid. In alternativa, è possibile rivolgersi allo sportello dell’ente di patronato (CAF) per ricevere assistenza, oppure presso un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Altre informazioni utili circa l’indennità di accompagnamento:
- non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
- non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Differenza tra indennità di accompagnamento e la legge 104
Qual è la differenza tra accompagnamento e la legge 104?
Seppur si tratti di un argomento che necessiterebbe un approfondimento separatamente, è doveroso far chiarezza su questi due sussidi.
La legge 104 è generalmente rivolta ai portatori di handicap o ai familiari che lavorano e assistono, al tempo stesso, un familiare in tali condizioni, considerate più o meno gravi.
Per essere più precisi, l’invalidità non deve essere confusa con l’handicap che consiste in una condizione di svantaggio sociale mentre l’invalidità è rappresentata da una riduzione della capacità lavorativa.
Non è, pertanto, il requisito della non autosufficienza a determinare il confine tra 104 e l’indennità di accompagnamento. Per soggetto non autosufficiente si intende chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita oppure i soggetti che non sono in grado di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Grazie alla 104, i disabili possono beneficiare di una indennità il cui importo mensile è pari a circa 520 euro.
Inoltre, chi ha diritto alla 104 – perché portatore di handicap – può ottenere l’accompagnamento solo se possiede i requisiti appena descritti: il solo riconoscimento dell’handicap, di per sé, non dà diritto all’accompagno, così come l’accompagno non spetta a chi è invalido al 100%, se è autosufficiente.
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